| Legge
n. 383 del 7 dicembre 2000 pubblicata in G.U. n. 300 del 27 Dicembre 2000.
Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI Art. 1. (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge,
in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9
e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per
la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce
i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni
di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente
legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte
le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati. Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione;
Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi
degli associati; 2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22. Art. 5. (Donazioni ed eredità) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile. Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. CAPO II REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali Art. 7. (Registri) 1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è
istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione
della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con
le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento
per gli affari sociali. Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti
per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale
nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione
dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono
altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11. Art. 9. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. 2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento. Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni) 1. Avverso i provvedimenti
di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è
ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni
a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale,
che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio
nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che
operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento
e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto
dall’articolo 14. Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo Art. 11. (Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima
attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito
denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti
delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative,
10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre
associazioni e 6 esperti. Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni) 1. Per lo svolgimento
dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per
gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall’insediamento. a) assistenza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale; 4. Per lo svolgimento
dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali. Art. 13. (Fondo per l’associazionismo) 1. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e
f) del comma 3 dell’articolo 12. Art. 14. (Osservatori regionali) 1. Le regioni istituiscono
osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità
di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo
8, comma 2. Art. 15. (Collaborazione dell’ISTAT) 1. L’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata
assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale
e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori
regionali. Art. 16. (Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato) 1. L’Osservatorio svolge
la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale
per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, sulle materie di comune interesse. Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL) 1. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni
di volontariato maggiormente rappresentative. «1-bis)
dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati
dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio
nazionale per il volontariato;». Capo III PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI Sezione I Prestazioni degli associati Art. 18. (Prestazioni degli associati) 1. Le associazioni
di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per
il perseguimento dei fini istituzionali. Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro) 1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Sezione II Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati) 1. Le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti) 1. In deroga alla disposizione
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni
di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile,
ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. Art. 22. (Erogazioni liberali) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo
13-bis: b) all’articolo
65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies)
è aggiunta la seguente: c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»; d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»; e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis». 2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002. Art. 23. (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi) 1. Le provvidenze creditizie
e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi
sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di
promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo
30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere
e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
Art. 25. (Messaggi di utilità sociale) 1. Ai sensi dell’articolo
3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio. Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi) 1. Alle associazioni
di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere
azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi,
a tutela dell’interesse dell’associazione; 2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali. Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa. Art. 30. (Convenzioni) 1. Lo Stato, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo
statuto verso terzi. Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni
statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione
non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali) 1. Lo Stato, le regioni,
le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili
di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle
loro attività istituzionali. «b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;». 3. All’articolo 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza
fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè
ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale
e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall’anno 2000.
Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33. (Copertura finanziaria) 1. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura
di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno
2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni
per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni
a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire
8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente. |
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