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Statuto dell'associazione di promozione
sociale
<<Società Italiana di Musicologia Afroamericana>>
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E SEDE
E' costituita in Chieti, con sede in via Madonna degli Angeli n. 107,
l'associazione di promozione sociale denominata "Società Italiana
di Musicologia Afroamericana", in breve SIdMA A. P. S..
L'associazione non ha di fini di lucro.
Con delibera del consiglio direttivo possono essere istituiti uffici,
sedi secondarie e rappresentanze.
Articolo 2 - DURATA
La durata della SIdMA è a tempo indeterminato.
Articolo 3 - SCOPI
La SIdMA si propone di diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza
e lo studio sistematico della musica afroamericana in tutte le sue forme,
ramificazioni e filiazioni, e nei suoi rapporti con le altre arti.
A tal fine essa intende adottare tutte le iniziative che riterrà
utili, nel rispetto delle leggi dello Stato italiano e delle normative
comunitarie e internazionali.
In particolare intende:
A) divulgare la corretta conoscenza della musica
afroamericana, combattendo gli equivoci e le mistificazioni correnti,
e denunciando le falsificazioni storiche, ideologiche e materiali di cui
essa è oggetto;
B) favorire i contatti, la collaborazione e lo
scambio di dati tra studiosi del settore in Italia e all'estero, come
pure tra questi e gli studiosi di altre discipline;
C) stimolare la trasformazione della critica musicale dilettantistica
del settore in musicologia afroamericana intesa come disciplina di studio
rigorosa;
D) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori
di settore;
E) contribuire al progresso degli studi di musicologia afroamericana in
Italia e nel mondo e con ciò al rinnovamento generale della musicologia;
F) edizione di pubblicazioni con ogni mezzo d'informazione, ed in particolare
un bollettino informativo e una rivista di studi;
G) produrre libri, periodici, supporti sonori, visivi o informatici, trasmissioni
via cavo via etere e ogni altro genere di beni e servizi qualificati nel
campo della musica e della musicologia afroamericana;
H) promuovere ed organizzare convegni, seminari, manifestazioni musicali,
spettacoli, corsi di formazione e aggiornamento professionale, premi,
concorsi, e ogni altra iniziativa qualificata concernente la musica e
la musicologia afroamericana;
I) fornire collaborazione e/o consulenza qualificate a terzi per le attività
indicate ai punti G e H;
J) promuovere e incoraggiare la nascita di biblioteche, archivi sonori
e musei, nonché di iniziative pubbliche e private come indicate
ai punti G e H, dedicate alla musica c/o alla musicologia afroamericana;
K) valorizzare le espressioni più meritevoli della produzione italiana
nel campo della musica e della musicologia afroamericana;
L) estendere le occasioni di lavoro per gli studiosi italiani di musica
afroamericana, e migliorare le condizioni in cui prestano la loro opera;
M) difendere l'autonomia, la libertà di espressione e la dignità
della categoria, nonché quella dei singoli soci, fatta salva la
valutazione caso per caso;
N) ottenere il generale riconoscimento e rispetto della specifica competenza
degli studiosi di musicologia afroamericana nel loro campo, e dell'autonoma
dignità e autorità dei loro sapere;
O) rimuovere le discriminazioni culturali, istituzionali, economiche e
legislative verso la musica e la musicologia afroamericana e le persone
che se ne occupano;
P) far entrare la musica e la musicologia afroamericana là dove
finora sono state escluse: in particolare nelle scuole pubbliche e private
di ogni ordine e grado, stimolando l'aggiornamento dei programmi didattici,
la nascita di corsi teorici e pratici nei Conservatori e di cattedre nelle
università, e l'aggiornamento professionale dei docenti;
Q) prendere parte agli organismi incaricati dallo Stato e dagli Enti locali
di stilare leggi riguardanti direttamente o indirettamente la musica e
la musicologia afroamericana, o riguardanti la definizione delle attività
degne di tutela economica;
R) diffondere la conoscenza della musica e della musicologia afroamericana
presso studiosi di aree ad essa collegate;
S) unire le proprie forze con quelle di altre associazioni o istituzioni
pubbliche o private per il conseguimento di obiettivi comuni;
T) nominare democraticamente la rappresentanza degli studiosi italiani
del settore presso le associazioni internazionali cui la SIdMA deciderà
di associarsi o aderire in qualsiasi forma.
U) intrattiene rapporti associazioni, enti pubblici e privati, operatori
economici e culturali, sia in sede nazionale che internazionale, per la
realizzazione di comuni intenti e finalità;
V) promuovere ed organizzare iniziative di servizi e di supporto a favore
di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di promozione
sociale e culturale.
W) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o
di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
Articolo 4 - SOCI
- fondatori, soci e onorari
L'adesione all'associazione è aperta a chiunque, persone fisiche
ed enti pubblici e privati, ne abbia interesse e ne condivida le finalità,
senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, religione,
ideologia politica o classe sociale.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario
fondo di dotazione dell'associazione.
In seguito, i soci fondatori possono cooptare nuovi soci fondatori tra
le persone fisiche che siano soci ordinari, in regola con il pagamento
delle quote sociali, e iscritti da almeno tre anni. Possono eleggere fino
a sei nuovi soci fondatori per triennio, con maggioranza di tre quarti
degli aventi diritto al voto.
Lo status di socio fondatore si perfeziona dopo accettazione scritta,
e non esime dal pagamento delle quote sociali.
Lo status di socio fondatore è irrevocabile, e si perde solo con
la perdita della condizione di socio della SIdMA.
Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel
corso della sua esistenza.
Sono Soci Onorari dell'associazione coloro che favoriscono le iniziative
dell'associazione con contributi ritenuti di particolare rilevanza dal
comitato direttivo. Il Socio Onorario è esonerato dal pagamento
di qualsiasi contributo. Sull'ammissione a Socio Onorario delibera il
Consiglio Direttivo su proposta di almeno due membri del comitato direttivo.
Tutti i soci dell'associazione, ad eccezione di quelli onorari, hanno
i medesimi diritti o obblighi nei rapporti con l'associazione. La divisione
degli aderenti nelle suddette categorie non attribuisce agli stessi alcun
trattamento differenziale.
Ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere domanda al comitato
direttivo. In particolare, in essa deve dichiarare di condividere le finalità
che l'associazione si propone e di approvarne ed osservarne Statuto e
Regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del comitato
direttivo che accoglie la richiesta.
L'ammissione di persone fisiche e di enti economici privati può
essere subordinata dal comitato direttivo all'effettuazione di un periodo
di prova, non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il comitato direttivo
valuta l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa
e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative.
Al termine del periodo, il comitato decide l'accoglimento o il rigetto
della richiesta d'ammissione.
Il consiglio direttivo può altresì respingere richieste
di iscrizione alla SIdMA, per ragioni assimilabili al punto precedente,
lett. d) ed e), o per altre ragioni comunque motivate per iscritto. In
caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà
di ricorrere al collegio dei revisori (se esistente, in difetto all'assemblea
dei soci), che decide in via definitiva
Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
a) dimissioni volontarie;
b) morte;
c) aver omesso il versamento della quota associativa per almeno due anni;
d) inadeguata partecipazione alla vita associativa;
e) comportamenti incompatibili con la deontologia della categoria, lesivi
della dignità dei singoli associati, o tali da compromettere l'immagine
e il
prestigio della SIdMA;
f) condanne penali.
Il comitato direttivo delibera, nei casi previsti, sull'allontanamento
del socio. Avverso tali determinazioni del comitato l'interessato ha facoltà
di ricorrere alla prima assemblea dei soci, che decide in via definitiva.
L'attività degli associati è prestata in modo personale
e spontaneo. All'associato sono rimborsate le spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti.
Le collaborazioni dello stesso alle attività dell'associazione
nei limiti necessari al regolare funzionamento di essa possono oggetto
di un compenso, nei limiti ammessi dalla legge e preventivamente stabiliti.
Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle
attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 5 - ORGANI
Sono organi della SIdMA:
· l'assemblea degli associati;
· il comitato direttivo;
· il collegio dei revisori dei conti (se eletto);
Articolo 6 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata
da tutti i Soci fondatori ed ordinari iscritti, in regola con il pagamento
delle quote associative. La titolarità del voto in Assemblea spetta
esclusivamente ai soci con tre mesi di anzianità d'iscrizione alla
data dell'assemblea. I soci onorari intervengono con funzione consultiva.
L'assemblea:
a) stabilisce le linee di programma e di indirizzo dell'associazione,
individuandone gli obiettivi. Fissa le direttive generali da seguire nello
svolgimento dell'attività, elegge, tra i soci fondatori, il presidente
del consiglio direttivo e, tra i soci fondatori o ordinari, il vice presidente
ed i membri del consiglio e, se lo ritiene, il collegio dei revisori;
b) verifica l'attività del Consiglio Direttivo e delibera annualmente
sul bilancio preventivo e consuntivo ed in tale occasione sull'operato
del consiglio direttivo;
c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'associazione e delle sedi territoriali;
d) delibera le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione
dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
e) delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto
all'ordine del giorno.
Si riunisce almeno una volta all'anno, in modo ordinario, su convocazione
del Presidente dell'Associazione, ed ogni qual volta il comitato direttivo
lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano almeno un quinto dei Soci aventi
diritto di voto o il collegio dei Revisori, se eletto.
L'assemblea è convocata con preavviso di 15 giorni, 7 giorni in
caso di urgenza, con comunicazione ai soci da eseguirsi con lettera, e-mail
o con pubblicazione sui mezzi informativi dell'associazione.
Sono altresì valide le assemblee non convocate con le modalità
avanti indicate, purché siano presenti tutti i soci e l'organo
amministrativo e di revisione (se eletto) dell'associazione.
Il socio o i membri degli organi sociali hanno facoltà di essere
presenti alla riunione anche in collegamento telematico, se la associazione
è idoneamente attrezzata.
l'assemblea si costituisce, in prima convocazione, con la metà
più uno degli iscritti aventi diritto di voto, ed in seconda qualunque
sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere
fissata nello stesso giorno della prima.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale.
Viene regolata nei suoi lavori da un Presidente di Assemblea eletto durante
l'assise. L'Assemblea nomina altresì un segretario che può
essere un non socio. Gli stessi sottoscrivono il verbale della riunione.
L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Un Socio può rappresentare per delega un solo altro Socio. Gli
enti possono delegare una persona fisica che non sia socio.
La deliberazione sugli organi dell'associazione è stabilita da
un regolamento.
Per le decisioni di cui al punto d), che precede, l'Assemblea è
convocata con preavviso di almeno trenta giorni e si costituisce esclusivamente
con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, delibera con la
maggioranza semplice dei presenti, in ogni caso occorre il voto favorevole
dei due terzi dei soci fondatori.
Nelle assemblee in caso di parità il voto del presidente ha valore
doppio. Tale potere non è delegabile
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che regolamenti non
dispongano diversamente. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto
dove lo richiedano un terzo dei soci presenti in proprio in assemblea.
L'Ordine del Giorno dell'Assemblea viene stabilito dal Presidente su indicazione
del Consiglio Direttivo. Eventuali richieste di variazioni devono essere
presentate al Consiglio da almeno un quinto dei soci entro dieci (tre,
in caso d'urgenza) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
Articolo 7 - Il
comitato direttivo
Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione con
poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione.
Esso:
a) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche
ed organizzative dell'associazione stabilite dall'assemblea;
b) ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Delibera
in merito all'acquisto, alla permuta, alla vendita di beni mobili ed immobili;
c) costituisce le strutture territoriali necessarie per il perseguimento
degli scopi associativi attraverso l'istituzione sezioni e rappresentanze
e la nomina dei relativi responsabili;
d) controlla l'attività delle sedi territoriali ed adotta provvedimenti
nei confronti delle stesse, nel rispetto del regolamento attuativo. Avverso
tali provvedimenti è ammesso il ricorso alla prima assemblea dei
soci;
e) delibera lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'associazione,
compresi le assunzioni e i licenziamenti;
f) elabora i regolamenti dell'associazione;
g) approva i regolamenti che disciplinano l'ammissione dei soci all'associazione;
h) provvede all'ammissione, all'esclusione ed alla cancellazioni degli
associati; delega gli iscritti a particolari compiti; affida incarichi
speciali, anche a non soci; attribuisce la rappresentanza legale per quanto
riguarda determinati deliberati del comitato direttivo stesso;
i) ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dal presidente del consiglio
direttivo;
j) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi
ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante
la costituzione di appositi enti e società, ovvero mediante la
partecipazione in enti già esistenti;
k) esercita il controllo sull'attività e dei risultati delle società
e degli enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente,
dall'associazione;
l) elabora annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e propone le
linee di politica finanziaria.
Il consiglio direttivo può delegare al presidente, ovvero ad altri
membri dell'organo associativo, proprie competenze, escluse quelle di
cui al punto i), che precede. All'atto della delega l'organo amministrativo
individua specificatamente le competenze delegate stabilendo i limiti
della rappresentanza eventualmente attribuita.
Il consiglio nella prima riunione sceglie tra i propri membri il segretario
e ne controlla l'attività.
Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri e resta
in carica tre anni. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili.
Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
Il consiglio è convocato con preavviso di un dieci giorni, 5 giorni
in casi d'urgenza, da eseguirsi con lettera, e-mail o con pubblicazione
sui mezzi informativi dell'associazione.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza semplice
ed in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio
I membri hanno facoltà di essere presenti alla riunione anche in
collegamento telematico, se la associazione è idoneamente attrezzata.
Il comitato direttivo è un organo collegiale le cui decisioni impegnano
tutti i membri che lo costituiscono.
I consiglieri che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute
consecutive decadono di diritto.
Al membro del comitato direttivo sono rimborsate le spese sostenute per
l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti.
Alle riunioni del consiglio è invitato il collegio dei revisori,
se eletto.
La rinuncia del membro del comitato direttivo ha effetto immediato se
rimane in carica la maggioranza del consiglio direttivo, in caso contrario
essa ha effetto dal momento in cui la maggioranza è ricostituita.
Se vengono a mancare uno o più membri gli altri provvedono a sostituirlo
e rimane in carica fino alla prima assemblea dei soci che procederà
all'elezione. Il membro o i membri eletti scadono insieme con quelli in
carica. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri del
comitato direttivo, il comitato convoca immediatamente l'assemblea e l'intero
consiglio decade con l'elezione del nuovo consiglio.
Articolo 8
- PRESIDENTE
Il presidente dell'associazione ha la rappresentanza dell'associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente:
a) promuove l'attività dell'associazione e sovrintende e controlla
la struttura operativa e le attività dell'associazione;
b) sceglie tra i membri del comitato direttivo il segretario dell'associazione;
c) convoca e presiede l'assemblea, oltre ai casi previsti dal presente
Statuto, ogni volta che due consiglieri o la maggioranza dei responsabili
territoriali o un quinto degli associati o il collegio dei revisori lo
richiedano.
d) convoca e presiede il consiglio direttivo, oltre ai casi previsti dal
presente Statuto, quando lo ritenesse opportuno ed ogni volta che due
consiglieri o il collegio dei revisori lo richiedano;
e) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze che presiede e cura l'esecuzione
delle deliberazioni;
f) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove
la riforma, ove ne ravvisi l'utilità.
Articolo 9 - VICE
PRESIDENTE
II vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione
ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il vice presidente esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal
comitato direttivo.
Il comitato direttivo, su proposta del presidente, ha facoltà di
conferire al vice presidente parte delle attribuzioni del presidente,
determinandone i poteri, le mansioni ed i limiti della rappresentanza.
Articolo 10 -
SEGRETARIO
Il segretario:
§ cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del comitato
direttivo nonché del libro degli associati;
§ provvede alla tenuta dei conti dell'associazione;
§ provvede alla gestione della tesoreria, in conformità alle
decisioni del comitato direttivo.
Articolo 11 -
COLLEGIO DEI REVISORI
1) Il collegio dei revisori dei conti può essere eletto dall'assemblea.
2) Il collegio dei revisori, se eletto, si compone di tre membri effettivi
e di due supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione
di un membro effettivo.
3) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica
di membro del comitato direttivo.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403
e seguenti del Codice Civile.
Articolo 12 -
PATRIMONIO
Il patrimonio della SIdMA è costituito da:
a) quote associative;
b) eredità, donazioni, legati
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze e prestazioni professionali,
ai sensi dell'articolo 3 dei presente statuto;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale. L'esercizio finanziario della SIdMA è ad
anno solare.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi
tra gli associati, neanche in forme indirette.
L'avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste
Il comitato direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da
effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale
d'iscrizione.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi economici o finanziari
ulteriori rispetto al versamento della quota di adesione, all'atto dell'ammissione,
e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà
degli associati di contribuire con ulteriori versamenti.
I versamenti ed i contributi all'associazione possono essere di qualsiasi
entità, eccettuati i versamenti della quota d'ammissione e di quella
annuale d'iscrizione.
Il patrimonio dell'associazione in nessun caso può essere distribuito
agli associati, direttamente o indirettamente, durante la vita o allo
scioglimento dell'associazione. I versamenti ed i contributi non sono
quindi né rivalutabili, né ripetibili.
Articolo 13 -
SCIOGLIMENTO
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori
e decide sulla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo
di devolvere il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione a fini
di utilità sociale, preferendo se possibile enti o associazioni
di promozione sociale che perseguano scopi sociali analoghi o affini.
Articolo 14 -
DISPOSIZIONI GENERALI
Per ogni altra disposizione interna, di ordine sia economico sia organizzativo,
si rimanda alle deliberazioni e ai verbali del consiglio direttivo.
Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda a quanto disposto
dalle norme in materia di associazioni di promozione sociale ed al Codice
civile.
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